(Francesca Panfili) Il nuovo art. 57 della l. cost. del 23 gennaio 2001, recante “Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero” pone una riserva all’elezione a base regionale del Senato, da cui sono fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, specifica che sei dei trecentoquindici senatori sono eletti nella stessa circoscrizione ed esonera il numero dei seggi assegnati a questa dal criterio di ripartizione dei seggi tra le Regioni. La l. cost. del 18 ottobre 2001, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” modifica le disposizioni degli artt. 114-132 ad eccezione degli artt. 121, 122 e 131, precedentemente modificati. L’art. 114 modifica la ripartizione della Repubblica in Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni (quali enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni) e Stato. L’art. 115 viene abrogato perché assorbito dal precedente, mentre l’art. 116 stabilisce la costituzione delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L’art. 117 distingue le materie di legislazione esclusiva dello Stato da quelle di legislazione concorrente la cui potestà è esercitata dalle Regioni, “salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. […] “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva” e alle Regioni in ogni altra materia concorrente o non espressamente riservata allo Stato. “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano, nelle materie di loro competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea”. “Sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza” l’art. 118 della l. cost. del 18 ottobre 2001, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” attribuisce le funzioni amministrative a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, secondo le rispettive competenze, i quali “favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. “La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni” in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza ad esclusione della polizia amministrativa locale.
(continua)
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