L’art. 123 della l. cost. del 22 novembre 1999, recante “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni” prevede che lo statuto determini “la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento” della Regione (e non più solamente le norme relative all’organizzazione interna). Inoltre, “lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale (e non più approvato con legge della Repubbblica e deliberato da questo) con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive […] a intervallo […] di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo”. D’altro canto, il Governo “può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione”. Lo statuto, infine, può essere sottoposto a referendum popolare. L’art. 126 della l. cost. del 22 novembre 1999, recante “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”,stabilisce che il Presidente della Repubblica può disporre direttamente con decreto, adottato sentita un’apposita Commissione, “lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta (e non più solamente invitare il Consiglio regionale a sciogliere il Presidente della Giunta) che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge”. […] Il Consiglio regionale può inoltre “esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta [eletto a suffragio universale e diretto] mediante mozione […] approvata per appello nominale a maggioranza assoluta”. Quest’ultima, come anche la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, comporta “le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio”. La l. cost. del 23 novembre 1999, recante “Inserimento dei principi del giusto processo dell’articolo 111 della Costituzione” regola il giusto processo secondo il principio del “contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, davanti a giudice terzo” e la formazione della prova in contraddittorio nel caso del processo penale. La l. cost. del 17 gennaio 2000, recante “Modifica all’articolo 48 della Costituzione concernente l’istituzione della circoscrizione Estero per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero” stabilisce “l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero” attraverso una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere. La l. cost. del 23 gennaio 2001, recante “Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all’estero” specifica che dodici dei seicentotrenta deputati sono eletti nella circoscrizione Estero ed esonera il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero dal criterio di ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni previsti dall’art 56.
(continua)
Tag:
Condividi
-
▶ Rispondi